Siamo lieti di ripubblicare una comunicazione da uno dei nostri studi legali di riferimento ai quali abbiamo affidato la tutela di una nostra lavoratrice licenziata (Studio Legale Pironti-Laratro di Milano):
“Il nostro Studio ha ottenuto un’importante vittoria a favore di una lavoratrice addetta ad un bar (con un solo dipendente) la quale, dopo essere stata molestata da taluni clienti e dopo avere reagito alle molestie, si era vista dapprima aggredire da uno di tali clienti (che le procurava addirittura ferite fisiche) e poi licenziare dall’azienda per il solo fatto di avere reagito a tali molestie.
Ebbene, lo Studio è riuscito a far accogliere al Giudice del Lavoro la tesi per cui avendo l’azienda non difeso la lavoratrice da tali molestie, ma licenziato la quest’ultima per effetto di reazioni intervenute avverso le stesse molestie, aveva così di fatto ratificato ed avallato, facendolo proprio, il grave comportamento dei suoi avventori ed aveva per ciò solo posto in essere un licenziamento discriminatorio (come è quello conseguente a molestie sessuali).
Pertanto, all’esito del giudizio, accolta la nostra tesi sul punto ed accertata la discriminatorietà del licenziamento della lavoratrice nostra assistita, il Giudice ha disposto la reintegrazione in servizio della lavoratrice stessa (come previsto dal decreto legislativo n. 23/2015 in tema di licenziamento di tale categoria – nonostante non si fosse in presenza di un contesto produttivo con più di 15 dipendenti) e la condanna al pagamento in favore della nostra assistita di tutte le retribuzioni perse dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione in servizio.”.